Volantinaggio

Il volantinaggio nei condomini. Guida pratica per difendersi.

Tra le noie che possono affliggere la vita condominiale, quella del volantinaggio è forse la più conosciuta dagli amministratori. Non di rado, i condomini si trovano cassette postali stracolme di materiale pubblicitario, mentre gli amministratori si trovano nella situazione più difficile di dover fronteggiare i reclami. Ma distribuire la pubblicità è illegale? Risposta: no. L’articolo 41 della costituzione italiana riconosce la libertà di iniziativa privata, quindi la distribuzione di materiale per promuovere un’attività, un cambio di gestione o altro, è da considerarsi legittimo.

C’è un modo di difendersi dal volantinaggio invasivo? Risposta: sì.

L’amministratore può decidere di non ammettere la pubblicità nel palazzo che gestisce, semplicemente appellandosi ad un altro articolo della costituzione italiana, l’articolo 23 del decreto legislativo 196/2006, che vieta l’inserimento nella buca-lettere dépliant, volantini e materiale pubblicitario, a meno che prima il distributore non chieda esplicitamente il permesso all’amministratore del palazzo o ai condomini, ad eccezione degli stampati postali, pena la denuncia al Garante per la protezione dei dati personali e l’obbligo per i trasgressori di pagare le sanzioni previste a norma di legge. Nel caso si decida di percorrere questa strada, è opportuno discuterne durante le assemblee di condominio e, nel caso la maggioranza voti a favore del divieto di inserire materiale promozionale nelle cassette postali dei condomini, l’amministratore può decidere di affiggere degli adesivi su tutte le cassette postali, o se tutti gli abitanti del condominio sono d’accordo, di affiggere un unico grosso cartello con il divieto per tutte le cassette.

Se, al contrario, si desidera mantenere il permesso di inserire la pubblicità perché ai condomini interessa, una soluzione per evitare l’intasamento delle cassette è quella di montare all’entrata, o sul cancello che conduce nel cortile attiguo l’immobile, una cassetta postale aperta (in gergo tecnico una “tasca pubblicitaria”) ed appositamente studiata per lasciare la pubblicità, di modo che chi consegna i volantini potrà infilare i dépliant in quella buca-lettere senza dover entrare nel palazzo a disturbare i condomini. Questa è una soluzione fattibile per entrambe le parti, sia per l’amministratore del condominio sia per il distributore, perché il primo potrà fare a meno di mettere divieti per le cassette postali e non riceverà reclami da parte dei condomini che non desiderano alcun tipo di materiale promozionale nella loro buca-lettere, mentre ai secondi verrà garantito il principio della libertà di iniziativa economica privata.
Anche in questo caso però occorre andarci cauti, perché in alcuni comuni (è il caso di Lecce), proprio per evitare la pratica del volantinaggio selvaggio, hanno imposto l’obbligo di usare delle cassette postali chiuse, pena il pagamento di una multa. Prima di procedere a qualsiasi intervento quindi, è bene informarsi presso il comune in cui si è domiciliati quali sono le norme vigenti in quel comune per quanto riguarda il montaggio delle cassette esterne per la pubblicità, e se occorre montare una cassetta aperta oppure chiusa. Hai bisogno di acquistare una tasca pubblicitaria? Clicca qui.

Nell’articolo successivo vi illustreremo dov’è possibile posizionare le cassette della posta normale per far sì che non siano accessibili ai distributori di pubblicità, e dove mettere invece quella dedicata alla ricezione del materiale promozionale.

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